Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 25/05/1895 n. 350

40. Giornale dei lavori. Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la specie ed il numero degli operai nonché i mezzi d'opera impiegati dall'impresa. Inoltre vi fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori, o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, e quelle altre particolarità che possono essere utili. Il direttore, almeno ogni dieci giorni, e se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le prescrizioni, e le avvertenze che crede opportune, e vi appone, colla data, la sua firma, di seguito immediatamente all'ultima annotazione dell'assistente.

41. Eccezioni alle disposizioni precedenti. Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, come per le contabilità dei lavori ad economia e delle spese in genere che occorrono in caso di piena dei fiumi e torrenti, stanno ferme le prescrizioni del relativo regolamento speciale. Per le opere il cui importo sia minore di lire 50.000.000 l'ingegnere capo può ordinare che vi sia il solo giornale per le registrazioni tanto del direttore quanto dell'assistente. Non occorre manuale e giornale per le opere di semplice mantenimento, e per quelle che non importino lire 6.000.000, salvo che per speciali circostanze l'ingegnere capo non creda di prescrivere l'uno o l'altro.

42. Libretti di misura dei lavori e delle provviste. La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3. Nella colonna indicazione dei lavori si enuncierà succintamente: 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto; 2° la parte di lavoro eseguita ed il posto. La colonna delle annotazioni conterrà: 1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

43. Altre indicazioni dei libretti. Trattandosi di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili e piani quotati, che si uniscono a corredo, rappresentano lo stato delle cose prima e dopo del lavoro.

44. Lavori e provviste desunte da medie. Qualora le quantità dei lavori o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, come la ghiaia per manutenzioni stradali, la superficie ed i volumi di figura irregolare e simili, si specificheranno nel libretto oltre i risultati, anche: 1° i punti ed oggetti sui quali si fecero saggi, scandagli o misure; 2° gli elementi ed il processo sui quali sono basate le medie, seguendo i metodi rigorosi della geometria.

45. Lavori e provviste speciali. Pei lavori e provviste d'una stessa specie da accertarsi a piccole partite alla volta, e continuamente per un certo spazio di tempo, ad esempio, per i massi delle scogliere, le escavazioni, le ferramenta, la ghiaia per la manutenzione delle strade, i combustibili per i fari e simili, il libretto potrà essere sostituito da un registro semplice o a matrice con bollette da staccare e da consegnare secondo i casi al fornitore, o ad altro assistente per la successiva verificazione, od al direttore. Le forme di questi registri speciali, ed il modo di iscrivervi le partite e di classificarle, come le norme da seguirsi per la spedizione, e per il riscontro delle bollette d'accompagnamento, saranno stabiliti da un ordine di servizio approvato dall'ingegnere capo.

46. Notamento dei lavori a corpo. I lavori a corpo potranno notarsi a libretto per aliquote, in corrispondenza di quanto sarà eseguito ed accertato, indicando partitamente l'aliquota relativa a ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili. Ogni notamento richiamerà i precedenti, per guisa da evitare duplicazioni od omissioni. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, ove sia d'uopo, sopra appositi rilievi geometrici.

47. Incaricati della misurazione dei lavori. La tenuta dei libretti di misura è affidata al direttore cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione dei lavori. Può essere at- tribuita, col consenso dell'ingegnere capo, anche agli ufficiali che ne dipendono, sempre però sotto la responsabilità del direttore, il quale deve verificare i lavori, e certificarli sul libretto colla propria firma. Il direttore dovrà aver cura speciale perché i libretti sieno tenuti in corrente col progresso dei lavori, e sieno immediatamente firmati dall'impresa, rimanendo responsabile di ogni trascuranza a queste prescrizioni. L'appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure: potrà pure richiedere all'ufficio di procedervi, e dovrà firmare subito dopo il direttore. In caso di rifiuto da parfe dell'appaltatore, sia all'intervento alle misure, sia alla firma dei libretti, il direttore procederà alle misure alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, potranno essere fatti a parte. Questi disegni dovranno essere firmati dall'appaltatore o dai testimoni di cui sopra; saranno considerati come allegati al libretto nel quale saranno richiamati, e porteranno la data e il numero della pagina del libretto del quale si intenderanno formare parte. Si potranno tenere diversi libretti per categorie diverse di lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

48. Misurazione provvisoria dei lavori. Qualora l'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o per qualsiasi legittimo impedimento non si possa affidare la misurazione dei lavori ad ufficiali del genio civile od a custodi idraulici, gli assistenti giornalieri incaricati di supplirvi spediscono, periodicamente, secondo gli ordini ricevuti al direttore, oltre allo stato dei lavori, compilato a norma del precedente art. 7 sul modello n. 4, anche uno stato delle misurazioni sopra fogli del modello n. 3, firmati anche dai rappresentanti riconosciuti dell'impresa. Il direttore, nelle sue visite, dovrà attentamente riscontrare i notamenti degli stati, e rettificarli in modo che siano accertate tutte le misurazioni complete anteriori alla visita. Dopo di che i notamenti saran- no trascritti sul libretto.

49. Lavori e somministrazioni su fatture. I lavori e le somministrazioni, che per la loro natura speciale si giustificano mediante fatture, saranno sottoposti alle necessarie verificazioni, per accertare se, per qualità e quantità, corrispondano agli accordi presi ed al fatto. Verificate così le fatture ed all'uopo rettificate, saranno pagate all'appaltatore; ma non potranno essere iscritte nei conti, se prima non sieno state interamente soddisfatte e quietanzate.

50. Accertamento delle somministrazioni. All'accertamento delle somministrazioni diverse, che si eseguiscono dall'appaltatore, sono applicabili le disposizioni dei precedenti artt. 47 e 48.

51. Note settimanali delle somministrazioni. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore ai termini di contratto, saranno notate dall'assistente incaricato su un libretto di tasca (mod. n. 3) per essere poi inscritte in apposita lista settimanale, secondo i modelli numeri 5 e 6. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Si faranno liste separate da ciascun assistente, che abbia la sorveglianza dei lavori; e queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando queste abbiano una certa importanza.

52. Forma del registro di contabilità. I notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore. L'iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico. L'ingegnere capo, sulla proposta del direttore, può prescrivere, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come scavazioni, muratura, infissi e simili, purché le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con rigoroso ordine cronologico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per eccezione, sotto la sua responsabilità, dall'ufficiale da lui designato. I lavori di edifizi e di altre opere d'arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato.

53. Annotazioni delle partite di lavoro nel registro di contabilità. Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario d'appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito, le domande che l'appaltatore crede di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del direttore; chiudendo il tutto con la firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del seguente art. 54.

54. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23.

55. Titoli speciali di spesa. Per le giornate di operai e di mezzi d'opera sarà portato sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale. Le fatture saranno trascritte in contabilità sotto un capo distinto, e così si praticherà per tutti quei titoli di spesa, i cui prezzi originali restino modificati, per applicazioni di ribassi, di ritenute, di aggi e simili. La trascrizione delle fatture in contabilità si farà per semplice sunto.

56. Sommario del registro. Ciascuna partita sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, in altrettante caselle. Ogni casella sarà composta di due colonne: l'una per la quantità, l'altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali sarà rispettivamente espresso il titolo del lavoro o del materiale, il numero del- l'articolo, l'unità di misura delle quantità ed il prezzo. Le caselle del sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di certificato di pagamento. Questo sommario non occorre, quando le inserzioni nel registro siano fatte per ordine di articoli di lavori.

 

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